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13Maggio 2009in Leggi e PDL
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Modifica alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)
Proposta di legge
Modifica alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)
Alessio D’Amato
Art.
Nella l.r. 16 giugno 1994 n. 18 viene inserito il seguente articolo:
Art. 21 bis
Criteri per l’assegnazione del personale nei dipartimenti delle aziende sanitarie locali e ospedalierie
1. In sede di assegnazione del personale, la direzione aziendale adotta le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica nell’ambito del medesimo dipartimento.
2. Il personale che, a seguito dell’assegnazione, venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, è assegnato ad altro dipartimento già esistente presso la stessa azienda sanitaria in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti.
3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere attivate anche procedure di mobilità interaziendale nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
Relazione
La presente proposta di legge apporta un’integrazione alla L.R. 16.06.1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). La proposta di legge inserisce un nuovo articolo, il 21 bis, che introduce un criterio specifico, al quale le aziende si devono adeguare nell’assegnazione del personale ai vari dipartimenti. Secondo la nuova disposizione i direttori generali (o i dirigenti competenti secondo lo statuto aziendale), devono evitare che all’interno dello stesso dipartimento operino, in condizioni di subordinazione gerarchica, dipendenti uniti da specifici legami personali o familiari (coniugi, conviventi, parenti affini entro il terzo grado). Lo scopo della disposizione è quello di contribuire a tutelare l’immagine in termini di credibilità ed affidabilità dell’azienda, che potrebbe essere compromessa (indipendentemente dalle effettive capacità professionali dei dipendenti) dalla presenza nello stesso dipartimento (soprattutto nel caso di un rapporto di dipendenza diretta) di lavoratori legati da vincoli personali o familiari particolarmente stretti.































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