13
Maggio 2009
in Leggi e PDL

Modifica alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18

(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)


 

 

Proposta di legge

 

 

Modifica alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)

 

 

 

                                                                                              Alessio D’Amato

 


 

 

 

 

Art.

 

Nella l.r. 16 giugno 1994 n. 18 viene inserito il seguente articolo:

 

Art. 21 bis

 

Criteri per l’assegnazione del personale nei dipartimenti delle aziende sanitarie locali e ospedalierie

 

1. In sede di assegnazione del personale, la direzione aziendale adotta le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica nell’ambito del medesimo dipartimento.

 

2. Il personale che, a seguito dell’assegnazione, venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, è assegnato ad altro dipartimento già esistente presso la stessa azienda sanitaria in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere attivate anche procedure di mobilità interaziendale nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

 

 

 


 

 

 

 

 

Relazione

 

La presente proposta di legge apporta un’integrazione alla L.R. 16.06.1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). La proposta di legge inserisce un nuovo articolo, il 21 bis, che introduce un criterio specifico, al quale le aziende si devono adeguare nell’assegnazione del personale ai vari dipartimenti. Secondo la nuova disposizione i direttori generali (o i dirigenti competenti secondo lo statuto aziendale), devono evitare che all’interno dello stesso dipartimento operino, in condizioni di subordinazione gerarchica, dipendenti uniti da specifici legami personali o familiari (coniugi, conviventi, parenti affini entro il terzo grado). Lo scopo della disposizione è quello di contribuire a tutelare l’immagine in termini di credibilità ed affidabilità dell’azienda, che potrebbe essere compromessa (indipendentemente dalle effettive capacità professionali dei dipendenti) dalla presenza nello stesso dipartimento (soprattutto nel caso di un rapporto di dipendenza diretta) di lavoratori legati da vincoli personali o familiari particolarmente stretti.





  • BlinkList
  • Digg
  • Facebook
  • Furl
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • Netscape
  • Netvibes
  • NewsVine
  • Ok Notizie
  • Pligg
  • Pliggalo
  • Postanotizie
  • Print
  • Rankalo
  • Segnalo
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Technotizie
  • Twitter
  • YahooBuzz
  • del.icio.us
  • email
  • fainformazione.it



01.09.2009
Ecco il testo del Piano casa approvato dalla Regione Lazio


20.07.2009
PIANO CASA: LA GIUNTA REGIONALE APPROVA PROPOSTA DI LEGGE


15.06.2009
Reddito Minimo Garantito, tutto quello che c'è da sapere sulla Legge della Regione Lazio


13.05.2009
Modifiche alla legge regionale n. 12 dell’8 novembre 2004 recante “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi” in difesa dei diritti dei cittadini.


16.10.2008
Proposta di legge regionale: "Destinazione pubblica San Giacomo”


Partecipa alla discussione