13
Maggio 2009
in Leggi e PDL

Modifiche alla legge regionale n. 12 dell’8 novembre 2004 recante “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi” in difesa dei diritti dei cittadini.

Proposta di legge 482 del 10.04.09


                                                          Proposta di legge 482 del 10.04.09

 

Modifiche alla legge regionale n. 12 dell’8 novembre 2004 recante “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi” in difesa dei diritti dei cittadini.                                                                                             

                                                                                              Alessio D’Amato

                                                                                               Carlo Lucherini 

 

Relazione

 

La legge regionale n. 12 del 2004 ha introdotto, per il territorio regionale, una serie di previsioni relative al condono edilizio di cui alla legge n. 326 del 2003 e succ modifiche. Come noto, in materia è intervenuta la giurisprudenza costituzionale (in primis sent. n. 196 del 2004) che ha definito gli spazi di competenza legislativa tra Stato e Regioni in ordine alla materia del condono edilizio che deve essere ricondotta all’interno della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni ex art 117, comma terzo, Cost. del “governo del territorio”.

In particolare, l’art. 3, comma primo, lettera b) della legge regionale n. 12 del 2004, così come modificato dalla legge regionale n. 18 del 2004 (art. 35) introduce una previsione che lede il quadro costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni ed incide, comprimendoli, sui diritti dei cittadini, anche in ambito penale.

Esso prevede, infatti, che non siano “suscettibili di sanatoria” le opere realizzate in assenza o in difformità alle norme in materia - “anche prima della apposizione del vincolo” -  quando si tratta di “immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.

Il governo nazionale impugnò davanti alla Corte costituzionale la legge in questione, ma per un errore formale non si giunse ad un giudizio del giudice delle leggi. In questo modo, dunque, è rimasta in vigore una norma che ha istruito innanzi ai tribunali della Regione Lazio un elevato numero di giudizi riguardanti domande di sanatoria di immobili costruiti in quelle aree prima dell’apposizione del vincolo.

La norma appare violare il principio generale dello stato di diritto che pretende la conoscibilità al momento dell’azione della norma violata, l’irretroattività della norma di legge per i profili penali, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale (art. 117, comma secondo, lettera l).

Con questo DDL si propone di cancellare questa norma con effetto retroattivo in modo da applicarla ai giudizi pendenti durante i quali sarebbe comunque possibile sollevare questione di legittimità costituzionale della norma regionale, in carenza dell’impugnativa governativa ex art. 127 Cost.. 

Art. 1.

 

  1. 1. L’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2004, così come modificato dall’art. 35 della legge n. 18 del 2004, è modificato dal seguente: “b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate esclusivamente dopo la apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.

 

Art. 2.

  1. 1.La presente legge ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2004.
  2. 2.Sono fatte salve le situazioni sottoposte a giudizio passate in giudicato.

 

 





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