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30Giugno 2008in Leggi e PDL
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Proposta di legge regionale: “Semplificazione della legislazione regionale” consiglio regionale del lazio
Consiglio regionale del Lazio
Proposta di legge regionale: "Semplificazione della legislazione regionale"
D’iniziativa del Cons. Alessio D’Amato
Relazione
Dal 1970, anno della sua costituzione, ad oggi, la Regione Lazio ha approvato 2100 leggi, quasi 60 ogni anno.
Nel corso degli anni, all’approvazione di nuove leggi non è spesso seguita, come sarebbe stato opportuno, l’abrogazione delle norme precedenti incidenti sulle stesse materie e argomenti, lasciando quindi ancora vigenti molte leggi ormai superate e alcune anacronistiche.
Con l’approvazione di questa proposta di legge, che consta di un solo articolo, verrebbero abrogate numerose leggi regionali, approvate tra il 1971 (anno in cui è stata promulgata la prima legge) ed il 1990, inutilizzate, desuete e anacronistiche ma ancora vigenti, sollecitando la giunta regionale e i singoli assessorati a richiedere il mantenimento in vigore solo delle leggi necessarie e utilizzabili.
Tale procedura potrebbe essere riutilizzata periodicamente, a seguito della riproposizione di norme analoghe, per non incrementare il numero delle leggi regionali vigenti e dare quindi concreta applicazione a quanto previsto dall’articolo 36 dello Statuto regionale per la redazione di testi unici delle leggi, per semplificare la legislazione regionale e renderla più funzionale, fruibile e vicina ai cittadini.
Alessio D’Amato
Art. 1
(Semplificazione della legislazione regionale)
1. Al fine di procedere al riordino dell’intera legislazione regionale rivolto a razionalizzare l’ordinamento ed in particolare a ridurre il numero delle leggi vigenti, sono abrogate, alla data del 1° gennaio 2009, le leggi regionali entrate in vigore anteriormente al 1° gennaio 1991, nonché le modifiche ad esse relative, ancorché apportate successivamente a tale ultima data, ad eccezione di quelle espressamente individuate ai sensi del comma 2.
2. Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2008, provvede con legge ad individuare le leggi, o specifiche loro partizioni, ritenute indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore o materia e quindi sottratte all’abrogazione di carattere generale di cui al comma 1, nonché le leggi, o specifiche loro partizioni, che necessitano di modifiche per assicurarne la coerenza con l’ordinamento vigente. Relativamente a tale ultima categoria di leggi, le modifiche ritenute necessarie sono approvate entro e non oltre il 30 giugno 2009; in caso contrario, le leggi in questione sono abrogate alla data del 1° luglio 2009.































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