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13Dicembre 2007in Leggi e PDL
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Riduzione commissioni e gruppi consiliari
Proposta di deliberazione del Consiglio Regionale
Modifiche al Regolamento dei lavori del Consiglio e successive modifiche e integrazioni
d'iniziativa dei Consiglieri
Ivano Peduzzi
Alessio D'Amato
Luigi Nieri
Alessandra Tibaldi
Enrico Luciani
Anna Evelina Pizzo
RELAZIONE
La presente proposta di modifica del Regolamento dei lavori del Consiglio e successive modifiche e integrazioni intende aumentare l'efficacia dell'azione del Consiglio e ridurne le spese di funzionamento, eliminando al contempo un'anomalia caratteristica della Regione Lazio.
Ad oggi la Regione Lazio, con 18 commissioni consiliari permanenti e 6 commissioni speciali, si colloca al primo posto in Italia per numero di commissioni, superando di gran lunga la Campania che risulta seconda con 6 commissioni permanenti e 12 speciali.
La maggior parte delle altre Regioni ha un numero di Commissioni di gran lunga più basso, sotto le 10, comprese Regioni che per grandezza e importanza sono assimilabili al Lazio, come ad esempio Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte.
Questa elefantiasi della struttura consiliare non conferisce all'assemblea una maggiore efficienza e comporta di converso un aumento delle spese non più sostenibile nel momento in cui chiediamo ai cittadini notevoli sacrifici al fine di risanare il deficit sanitario e le disastrate casse regionali.
Altra anomalia che, con la presente proposta, si intende eliminare è quella relativa alla possibilità di formare nuovi gruppi composti da un solo consigliere - come dire, una contraddizione in termini - qualora il gruppo sia espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento.
La proposta prevede:
a) la riduzione delle Commissioni consiliari permanenti da 18 a 12;
b) la riduzione delle Commissioni consiliari speciali da 6 a 1, spostando alcune competenze delle quattro commissioni soppresse all'interno delle Commissioni permanenti;
c) la ridefinizione della soglia minima del numero dei componenti dei gruppi, eliminando la possibilità di costituire nuovi gruppi composti da un solo consigliere.
a) Riduzione delle Commissioni consiliari permanenti
La proposta prevede di concretizzare l'indirizzo politico assunto dal Consiglio Regionale con l'art. 32 della legge finanziaria regionale 2007 che prevede appunto "un numero di Commissioni complessivo non superiore a dodici".
In particolare, nel rispetto delle 3 Commissioni permanenti previste in Statuto, si provvede ad una ridefinizione delle deleghe attribuite alle Commissioni caratterizzata da una maggiore omogeneità per materia, abbandonando il criterio del rispetto delle deleghe assessorili, che non viene adottato nemmeno in Parlamento.
Vengono inserite due nuove deleghe relative ad energia e rifiuti, competenze ordinarie della Regione e tra i temi principali all'ordine del giorno, che vengono attribuite alla Commissione Ambiente e Urbanistica.
La maggiore omogeneità delle deleghe consentirà tra l'altro un più agile esame delle proposte di legge, che non dovranno più essere assegnate in via secondaria ad un alto numero di Commissioni.
b) Riduzione delle Commissioni consiliari speciali
Le competenze delle Commissioni speciali relative a privacy, Roma Capitale, sicurezza sul lavoro e sistema universitario vengono rispettivamente inserite nella IV, nella X e nella XII Commissione permanente.
La Commissione speciale sulla riforma della burocrazia viene eliminata, ritenendo che tale competenza si sovrapponga sostanzialmente con quella sulla semplificazione amministrativa, attribuita alla IV Commissione.
Si mantiene unicamente la Commissione su integrazione sociale e criminalità, attribuendole espressamente competenze sulla condizione carceraria, da esercitare in forma coordinata con il Garante dei Diritti dei detenuti.
L'ulteriore istituzione di nuove Commissioni speciali dovrà essere limitata ai casi di effettiva ed assoluta necessità, senza dar vita ad ulteriori doppioni delle Commissioni permanenti.
c) Eliminazione dei cosiddetti mono-gruppi consiliari
Viene eliminata la possibilità di costituire nuovi gruppi composti da un solo consigliere, quando siano espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento. Questa possibilità ha portato al fiorire di diversi mono-gruppi, nati all'indomani dell'inizio della legislatura, e ad un conseguente ingiustificabile aumento di spesa.
La proposta prevede l'immediata operatività della delibera, salvaguardando tuttavia la continuità dell'attività del Consiglio con la norma transitoria.
Essa prevede che le attuali Commissioni permanenti rimangano pienamente in carica fin quando le nuove Commissioni non saranno pienamente operative a seguito del decreto del Presidente del Consiglio che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento dei lavori del Consiglio, formalizza la loro composizione e ne convoca la prima seduta.
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO lo Statuto;
VISTO il testo coordinato del Regolamento dei lavori del Consiglio di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 32, comma 11, della legge regionale 26 dicembre 2006, n. 27
DELIBERA
di approvare le modifiche al Regolamento dei lavori del consiglio di cui all'allegato alla presente deliberazione, che di essa costituisce parte integrante.
ALLEGATO
Art. 1
(Modifiche all'art. 14 del regolamento dei lavori del Consiglio)
1. Il comma 1 dell'art. 14 è così sostituito:
"Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti, rispettivamente competenti in materia di:
a) I Commissione - affari costituzionali e statutari,
b) II Commissione - affari comunitari e internazionali;
c) III Commissione - vigilanza sul pluralismo e sull'informazione;
d) IV Commissione - affari istituzionali, enti locali, Roma Capitale, partecipazione, semplificazione amministrativa e privacy;
e) V Commissione - mobilità, lavori pubblici, infrastrutture e politiche della casa;
f) VI Commissione - ambiente, rifiuti, energia e urbanistica;
g) VII Commissione - bilancio, programmazione economico-finanziaria, risorse umane, demanio e patrimonio;
h) VIII Commissione - cultura, spettacolo, sport, politiche giovanili e turismo;
i) IX Commissione - agricoltura, sviluppo economico, attività produttive e tutela dei consumatori;
j) X Commissione - lavoro, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e formazione professionale;
k) XI Commissione - sanità e politiche sociali;
l) XII Commissione - diritto allo studio, scuola, università, ricerca e innovazione;
Art. 2
(Commissione consiliare speciale "Condizioni carcerarie, integrazione sociale e lotta alla criminalità")
1. E' istituita la Commissione consiliare speciale "Condizioni carcerarie, integrazione sociale e lotta alla criminalità", al fine di analizzare le condizioni carcerarie, le cause del disagio sociale e le diverse problematiche concernenti la sicurezza sociale e la lotta alla criminalità e alla corruzione e al fine di proporre la realizzazione di interventi volti a favorire l'integrazione sociale sul territorio e a contrastare fenomeni di devianza sociale.
Art. 3
(Modifiche all'art. 12 del regolamento dei lavori del Consiglio)
1. Al comma 1 dell'art. 12 le parole "salvo che il gruppo consiliare costituendo sia espressione di un partito rappresentato in Parlamento" sono soppresse.
Art. 4
(Norma transitoria)
1. Le commissioni permanenti attualmente esistenti decadono all'atto dell'entrata in vigore della presente delibera.
2. Le commissioni speciali attualmente esistenti decadono all'atto dell'entrata in vigore della presente delibera.
3. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente delibera il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento dei lavori del Consiglio.
4. Le commissioni di cui al comma 1 rimangono in carica fino al decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 3.
5. I gruppi consiliari, composti da un solo consigliere e costituiti in quanto espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento ai sensi del secondo periodo dell'art. 12 comma 1 del Regolamento dei lavori del Consiglio, decadono all'atto dell'entrata in vigore della presente delibera.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.































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