-
13Dicembre 2007in Leggi e PDL
-
Norme in materia di pluralismo informatico
Regione Lazio - Proposta di legge
Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto (open source) e sulla portabilità dei documenti informatici nell'Amministrazione regionale.
Di iniziativa dei Consiglieri:
primo firmatario Alessio D'Amato
Enrico Fontana
Giuseppe Mariani
Giuseppe Celli
Anna Evelina Pizzo
Enzo Foschi
Proposta di Legge
"Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperta (open source) e sulla portabilità dei documenti informatici nell'Amministrazione regionale."
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità della legge)
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di seguito P.A., favorisce
il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella
realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera
dovuta a diversità di standard.
2. L'Amministrazione regionale, nel rispetto del principio costituzionale di
buon andamento e di economicità dell'attività amministrativa, di cui
all'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 favorisce l'adozione
di software a sorgente aperto così come da definizione dell'articolo 2.
3. Ai fini della presente legge per Amministrazione regionale si intende la
Regione e gli Enti e le Aziende controllate o comunque costituite dalla
Regione.
4. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software a sorgente
aperto, con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici
del Lazio, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per
l'acquisto delle licenze.
5. Alla cessione di software a sorgente aperto non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
ARTICOLO 2(Definizioni)1. Ai fini della presente legge per open source si intende:a) redistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per tale rivendita;b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come l'output di un preprocessore non sono ammesse;c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l'attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;d) integrità del codice sorgente dell'autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza consente la distribuzione di file "patch" insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l'esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;f) nessuna discriminazione verso campi d'applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull'uso del programma in un particolare campo di applicazione;g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;h) la licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma, tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza.
CAPO IIPORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZAARTICOLO 3(Documenti)1. L'Amministrazione regionale utilizza programmi per elaboratore a sorgenteaperto per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all'obbligo di pubblica esposizione nonché per garantire il diritto di accesso mediante scambio di dati in forma elettronica.2. In caso di ricorso a programmi per elaboratori a sorgente non aperto,l'Amministrazione regionale ne motiva le ragioni e rende disponibile anche unformato dei documenti più possibile prossimo a formati a sorgente aperto.
ARTICOLO 4(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)1. L'Amministrazione regionale, nel trattamento di dati personali mediantel'ausilio di mezzi elettronici secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza preferibilmente programmi per elaboratori a sorgente aperto.2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo il d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei varisoftware utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 196/2003.
ARTICOLO 5(Adempimenti per l'Amministrazione regionale)1. L'Amministrazione regionale, in sede di acquisizione di programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato includendo sempre tra queste, ove disponibili, i programmi a codice sorgente aperto.
CAPO IIIPUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPOARTICOLO 6(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)1. La Giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progettisull'open source da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche.
ARTICOLO 7(Istruzione scolastica)1. La Regione riconosce il particolare valore formativo dell'open source e loincoraggia nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastichenell'insegnamento, promuovendo, all'interno degli interventi di cui all'articolo 6 forme di collaborazione per il recepimento nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell'ambito della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica.
ARTICOLO 8(Centro di competenza sull'open source)1. Nell'ambito delle finalità di cui all'Art.1 della legge regionale n.20 del03 agosto 2001, relativa all'istituzione, realizzazione, organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale (S.I.R.) è istituito il Centro di competenza sull'open source per lo studio, la promozione e la diffusione delle tecnologie conformi agli standard internazionali dell'open source al quale partecipano la Regione, l'Università, la Lega delle Autonomie Locali, le Associazioni di promozione dell'open source, le Associazioni professionali di informatici.2. Gli obiettivi del Centro di competenza sull'open source sono i seguenti:a) coordinare un tavolo di lavoro con Università, P.A., Associazioni noprofit per l'uso del software libero (Free Libre Open Source Software) di seguito denominato FLOSS, ed Imprese laziali di produzione impegnate nello sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard internazionali dell'open source;b) coordinare un tavolo di collaborazione interistituzionale per la promozione, lo scambio, la diffusione ed il riuso di esperienze, progetti e soluzioni FLOSS nella P.A.;c) creare ed aggiornare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;d) promuovere attività di formazione/informazione dirette alle amministrazioni locali ed alle Piccole e Medie Imprese, di seguito PMI, del territorio regionale, attraverso la collaborazione con Università, Associazioni ed Imprese;e) promuovere iniziative di coordinamento con il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), Unione Province d'Italia (UPI), Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM) in merito alle politiche di sviluppo di piattaforme FLOSS;f) creare una Community di soggetti, informatici ed utenti impiegati nella P.A., utilizzatori privati, sviluppatori, PMI, studenti, collegata agli obiettivi ed alle strategie del Centro di competenza sull'open source;g) contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo ed universitario, per la preparazione professionale di esperti FLOSS, e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura FLOSS;h) confrontare tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti gli obiettivi generali di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
ARTICOLO 9(Regolamenti attuativi)1. La Giunta regionale di concerto con il Centro di competenza sull'open source di cui all'articolo 9, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria, stabilisce, con deliberazione, le modalitàoperative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge, e, annualmente, destina le necessarie risorse finanziarie.2. La Giunta regionale fissa, altresì, tramite apposito regolamento, le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all'articolo 6.
ARTICOLO 10(Norma transitoria)1. L'Amministrazione regionale, entro tre anni dall'approvazione della presente legge, adegua le proprie strutture informatiche ed attiva programmi di formazione del personale, in attuazione dell'articolo 5.
ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)
1. La Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo del software open source
allo scopo di finanziare i programmi di cui all'articolo 6.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si istituisce il Cap. ..................... con uno stanziamento pari a euro .....................
RELAZIONE
La Regione Lazio promuove la diffusione e lo sviluppo del pluralismo informatico, favorendo l'adozione di software a "sorgente aperto" (Open source) da parte della pubblica amministrazione per facilitare l'accesso dei cittadini ai documenti e agli atti. É questo uno dei punti centrali della Proposta di legge regionale in oggetto che detta norme in materia di "Pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale".
In informatica "open source" indica un software rilasciato con un tipo di licenza per la quale il codice sorgente è lasciato alla disponibilità di eventuali sviluppatori, in modo che con la collaborazione (in genere libera e spontanea) il prodotto finale possa raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di programmazione.
Si promuove il pluralismo informatico e si stabilisce che, qualora la pubblica amministrazione dovesse ricorrere a programmi proprietari, dovrà motivarne la scelta ed adoperarsi in ogni caso per adottare "un formato dei documenti più possibile prossimo a formati a sorgente aperto".
Questa proposta di Legge sollecita inoltre l'amministrazione regionale ad adottare software aperto anche nelle procedure interne, come il trattamento dei dati personali dei cittadini, per i quali l'informativa sulle modalità della procedura dovrà comprendere anche le modalità di reperimento e le denominazioni dei software a codice aperto utilizzati dall'amministrazione. Tra gli elementi significativi della normativa ci sono anche l'incentivazione alla realizzazione di progetti "open source" nelle scuole in primo luogo, e negli enti pubblici, promuovendo attività di conoscenza e formazione, individuando un apposito fondo per lo sviluppo dell''open source'. Nella legge è prevista inoltre l'istituzione di un "Centro di competenza", al quale partecipano enti pubblici, Università e associazioni che ha come obiettivo lo studio, la promozione e la diffusione delle tecnologie informatiche legate all'"open source".
"Con questa Proposta di Legge il Lazio si pone all'avanguardia nel panorama nazionale nel dotarsi di uno strumento normativo che mette ordine nel settore e che ha come finalità principale quella di garantire al cittadino il pluralismo informatico, rompendo i monopoli che ‘ingessano' il mercato e costringono la pubblica amministrazione a investimenti spropositati e allo stesso tempo inevitabili. Con l'adozione dell‘open source' si possono liberare risorse rilevanti da utilizzare per incentivare queste iniziative. Gli effetti della legge non potranno poi che essere positivi nel ricco e variegato sistema economico, per lo più sommerso, legato alle società operanti nel settore.
Con questa Proposta di Legge si insiste, in particolare, sull'esigenza di coinvolgere il mondo della scuola "nella consapevolezza che la conoscenza delle opportunità offerte dall'‘open source' assume un grande, essenziale valore formativo. Lavoreremo quindi, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, perché si attivi un primo progetto sperimentale che vedrà un nucleo di scuole già attive su questi temi cimentarsi su iniziative di formazione, aggiornamento e realizzazione di applicazioni del sistema ‘open source'.































sei già iscritto al più famoso social network della rete?
Partecipa alla discussione